Le novità e le scadenze per la gestione del Personale

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  • • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; invece, nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore ad € 20.000 ma non superiore ad € 40.000, spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda; 
  • • è confermato l’importo riconosciuto come trattamento integrativo in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno; 
  • • per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato ad € 5.000 lordi; 
  • • relativamente alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, spetta per un importo massimo di € 458,50 ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.208; 
  • • per l’anno 2025, è prevista una tassazione sostitutiva delle mance per i dipendenti del settore turistico-alberghiero e di ricezione applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad € 75.000 nell’anno di imposta precedente; 
  • • per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il lim
    Fonte MySolution.

    IN BREVE
    • La versione definitiva del mod. 770/2026 • Pubblicato il nuovo modello 730/2026 • Proroga degli incentivi occupazionali ex Decreto Coesione: pubblicata in GU la legge n. 26/2026 • INPS: contributo economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori e nuovo codice ATECO “72.20.01” • Assegno di Inclusione: le novità del 2026 • Le linee operative del MLPS per l’attuazione dei progetti di rilevanza nazionale 2025 con l’AI • Le quote del Decreto Flussi 2026 per il lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare  • Entro il 30 aprile 2026 la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025 • I primi chiarimenti operativi dell’INL sulla cd. patente a crediti
    APPROFONDIMENTI
    • Le novità dell’Agenzia delle Entrate declinate nel nuovo modello 770/2026  • Come cambia il modello 730/2026: novità e conferme  • Il nuovo intervento dell’INPS sull’art. 21, comma 3 D.L. n. 60/2024
    PRINCIPALI SCADENZE



    IN BREVE

    IMPOSIZIONE FISCALE

    La versione definitiva del mod. 770/2026

    Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, prot. n. 72221

    L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72221 – ha pubblicato la versione definitiva del modello di dichiarazione 770 per il periodo d’imposta 2025 che i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica entro il 31 ottobre 2026

    I nuovi campi riguardano l’esposizione dei dati derivanti dall’applicazione in busta paga delle misure per la riduzione del cuneo fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e alcune particolarità legate alla compilazione delle note.

    L’invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi (dipendente”, “autonomo” e “capitale”), che devono ricomprendere complessivamente le cinque tipologie di ritenute individuate.

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    IMPOSIZIONE FISCALE

    Pubblicato il nuovo modello 730/2026

    Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 febbraio 2026, prot. n. 71552

    L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 71552 – ha reso noto d’aver approvato il Modello 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025.

    Al contempo, con il medesimo Provvedimento, sono state pubblicate anche le istruzioni per la compilazione, nonché i seguenti allegati: 

    • • Allegato 1 – Bolla di consegna; 
    • • Allegato 2 – Busta; 
    • • Allegato 3 – Disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

    La scadenza di presentazione è fissata al 30 settembre 2026 (salvo la possibilità di presentazioni intermedie a partire dal 15 giugno).

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    INCENTIVI ALLE AZIENDE

    Proroga degli incentivi occupazionali ex Decreto Coesione: pubblicata in GU la Legge n. 26/2026

    Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del D.L. n. 200/2025

    Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026, n. 49 è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.

    Nel dettaglio:

    • Bonus Giovani (art. 22) – Per le assunzioni a tempo indeterminato (ovvero, per le trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, il massimale economico di fruizione, in quanto il beneficio di euro 650 mensili (in precedenza riservato alle sole regioni della ZES unica) viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria (nelle altre Regioni non ricomprese nella zona ZES, il beneficio rimane invariato in euro 500 mensili);
    • Bonus Donne (art. 23) – Prevista la possibilità di effettuare assunzioni incentivate fino al 31 dicembre 2026, con le stesse modalità normate in passato (e declinate nella Circolare INPS n. 91/2025);
    • Bonus ZES – Per le assunzioni a tempo indeterminato intercorse dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026, la percentuale di esonero contributivo non è più del 100%, ma scende al 70%, con la possibilità di recuperare l’intensità piena soltanto al verificarsi di una condizione aggiuntiva, consistente nell’incremento occupazionale netto generato dall’assunzione stessa. Cambia, infine, l’ambito geografico di riferimento: il beneficio di euro 650 mensili viene ora riconosciuto anche per le assunzioni effettuate in unità produttive situate nelle regioni Marche e Umbria.

    INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

    INPS: contributo economico per l’avvio di un’attività imprenditoriale in settori e nuovo codice ATECO “72.20.01”

    INPS, Messaggio 26 febbraio 2026, n. 685

    L’INPS – con Messaggio del 26 febbraio 2026, n. 685 – ha ricordato che l’art. 21, comma 3, “decreto Coesione” ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

    L’Istituto, con Messaggio n. 685/2026, ha comunicato che il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.

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    INPS, PRESTAZIONI

    Assegno di Inclusione: le novità del 2026

    INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640

    L’INPS – con Messaggio del 23 febbraio 2026, n. 640 – ha dettagliato le modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) all’Assegno di Inclusione. 

    Tra gli aspetti più rilevanti si segnala che non viene più previsto il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di dodici mesi.

    Pertanto, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).

    A seguito di tale presentazione, ferme restando le indicazioni contenute nel Messaggio n. 2052/2025 , per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata. 

    In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato

    La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.

    INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    Le linee operative del MLPS per l’attuazione dei progetti di rilevanza nazionale 2025 con l’AI

    MLPS, Comunicato 19 febbraio 2026

    In data 19 febbraio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica il primo documento “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro – Raccolta di contributi a supporto dell’avvio dei lavori dell’Osservatorio”. 

    Le linee operative forniscono indicazioni di dettaglio in merito alla disciplina applicabile alle diverse fasi di attuazione dei progetti finanziati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

    • • avvio delle attività,
    • • monitoraggio e controlli,
    • • ammissibilità delle spese,
    • • erogazione del saldo,
    • • variazioni delle attività e del budget,
    • • obblighi di pubblicità e trasparenza.

    Al riguardo, è opportuno utile ricordare che il MLPS – con Decreto direttoriale n. 370 del 30 dicembre 2024 – ha adottato l’Avviso 3/2024 per il finanziamento di progetti di rilevanza nazionale, riguardanti l’intelligenza artificiale: sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, vengono disciplinati i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

    LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

    Le quote del Decreto Flussi 2026 per il lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare 

    MLPS, Nota 9 febbraio 2026, prot. n. 589

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 18 febbraio 2026, prot. n. 589 – ha ripartito territorialmente le quote per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell’assistenza familiare per l’annualità 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 che programma i flussi d’ingresso legale per il triennio 2026-2028.

    Per il 2026 sono attribuite 13.600 quote complessive per il settore dell’assistenza familiare, distribuite territorialmente in base:

    • • all’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria;
    • • al numero di istanze presentate;
    • • alla proporzionalità tra richieste e disponibilità.

    Le regioni con il maggior numero di quote assegnate risultano:

    • • Lombardia: 4.849 quote
    • • Emilia-Romagna: 2.022 quote
    • • Veneto: 1.541 quote
    • • Lazio: 825 quote
    • • Piemonte: 711 quote
    • • Toscana: 607 quote
    • • Sicilia: 526 quote

    Trascorsi 50 giorni, se il MLPS dovesse accertare che sussistono quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo individuato dal Decreto flussi.

    PARI OPPORTUNITÀ

    Entro il 30 aprile 2026 la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025

    MLPS, Comunicato Stampa 24 febbraio 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 24 febbraio 2026 – ha informato che dal 1° marzo 2026, sul portale “Servizi Lavoro” sarà disponibile, per la compilazione, il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

    La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti, mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

    La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal Decreto del 3 giugno 2024 , adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

    L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento.

    Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.

    Le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.

    La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, D.P.R. n. 520/1955.

    Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, ex art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 198/2006.

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha il compito di verificare la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000.

    SICUREZZA SUL LAVORO

    I primi chiarimenti operativi dell’INL sulla cd. patente a crediti

    INL, Circolare 3 febbraio 2026, n. 8

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 23 febbraio 2026, n. 1 – ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dal decreto legge n. 159/2025 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, appalti e subappalti, patente a crediti, badge di cantiere e sistema sanzionatorio. 

    Uno degli interventi più significativi riguarda il sistema della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili. 

    Le modifiche incidono tanto sul meccanismo delle decurtazioni, con specifico riferimento al lavoro irregolare, quanto sul regime sanzionatorio in caso di assenza della patente o di punteggio insufficiente. L’innalzamento della soglia minima della sanzione amministrativa e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un determinato periodo confermano l’impostazione fortemente dissuasiva del nuovo impianto.

    Introdotto, inoltre, il cd. “badge di cantiere”, rafforzando il sistema di identificazione dei lavoratori impiegati in appalto e subappalto. 

    La previsione di un codice univoco anticontraffazione e l’integrazione con strumenti digitali interoperabili con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa delineano una progressiva digitalizzazione dei flussi informativi, con potenziali ricadute significative in termini di tracciabilità e contrasto al lavoro sommerso.

    Altrettanto importanti, infine, le modifiche in materia di sorveglianza sanitaria e di obblighi del medico competente, tra cui l’esplicita previsione del computo delle visite nell’orario di lavoro — salvo quelle preassuntive — e l’introduzione di accertamenti in presenza di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti per attività ad elevato rischio. Si tratta di interventi che rafforzano la dimensione preventiva del sistema, ponendo al centro la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.

    APPROFONDIMENTI

    IMPOSIZIONE FISCALE

    Le novità dell’Agenzia delle Entrate declinate nel nuovo modello 770/2026 

    L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72221 – ha pubblicato la versione definitiva del modello di dichiarazione 770 per il periodo d’imposta 2025 che i sostituti d’imposta devono trasmettere per via telematica entro il 31 ottobre 2026.

    Obbligati a presentare la dichiarazione sono gli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2025, ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i relativi versamenti, le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati.

    Non sono tenuti alla presentazione del modello 770 semplificato i sostituti di imposta, che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Di seguito le novità più rilevanti.

    Sono state aggiornate le “note” per la compilazione dei quadri ST e SV del modello 770/2026, al fine di poter accogliere i versamenti delle ritenute e trattenute, relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta presenti nelle zone dei Campi Flegrei colpiti dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. 

    Più specificatamente, per la compilazione del punto 10 “note” è stato introdotto un nuovo codice identificato dalla lettera “V” per indicare i versamenti delle ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, da parte di sostituti d’imposta che risiedono, hanno sede legale o la sede operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Ricordiamo che, i versamenti “sospesi” potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione, entro lo scorso 10 dicembre 2025.

    Il quadro SX del modello contiene il nuovo rigo RX50 per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il quadro SX del modello 770/2026 che accoglie il riepilogo dei crediti e delle compensazioni, presenta le seguenti novità:

    • • al rigo SX1 colonna 7 deve essere indicato l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione mediante modello F24. Nella colonna 7 non è più presente il riferimento al codice tributo”1703″ relativo al credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti; 
    • • il rigo SX50 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2025 l’erogazione ai dipendenti della somma che non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). In particolare:
    • a) alla colonna 2 deve essere esposto l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 207 del 2024 riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno 2025. Tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4.

    • • b) nella colonna 3 va indicato l’ammontare del credito relativo alla somma riconosciuta dal sostituto d’imposta nell’anno in corso e successivamente recuperata dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito a somme riconosciute e successivamente recuperate dal soggetto estinto.

    • c) in colonna 4 deve essere inserito l’ammontare del credito relativo alla somma riconosciuta e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse). Il credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a somme riconosciute e non recuperate da altri sostituti d’imposta.
    • d) alla colonna 6 si indica l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib. 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026.
    • e) in colonna 7 si indica il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 2 – colonna 6.

    Il Quadro ST è relativo alle ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate; nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate. La prima sezione del quadro ST del modello 770/2026 accoglie:

    • • i dati relativi alle imposte sostitutive operate sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, e precisamente quelli versati con i seguenti codici tributo: 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E; 
    • • i dati del versamento relativo al credito della somma “esente” ai dipendenti. I sostituti d’imposta che hanno riconosciuto in via automatica la predetta somma all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, recuperano tale l’ammontare in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio – con il codice tributo 1704 e 175E.

    IMPOSIZIONE FISCALE

    Come cambia il modello 730/2026: novità e conferme

    L’Agenzia delle Entrate – con Provvedimento del 27 febbraio 2026, prot. n. 72296 – ha approvato il modello 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti nell’anno 2025.

    Com’è noto, anche per il 2025 sono confermate le 3 aliquote IRPEF (23%, 35% e 43%) riformate nel 2024.

    Tra le più importanti novità che interessano i Quadri RC e C, destinati ai redditi di lavoro dipendente, si segnalano:

    • • per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; invece, nel caso in cui il reddito complessivo sia superiore ad € 20.000 ma non superiore ad € 40.000, spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda; 
    • • è confermato l’importo riconosciuto come trattamento integrativo in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore ad € 15.000 calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno; 
    • • per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo soggetto all’imposta sostitutiva è elevato ad € 5.000 lordi; 
    • • relativamente alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, spetta per un importo massimo di € 458,50 ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 30.208; 
    • • per l’anno 2025, è prevista una tassazione sostitutiva delle mance per i dipendenti del settore turistico-alberghiero e di ricezione applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30% del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore ad € 75.000 nell’anno di imposta precedente; 
    • • per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il lim