Credito d’imposta ZES Unica: pronte le istruzioni per il contributo aggiuntivo

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18 Febbraio 2026, di Anna Fabi – PMI.it

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 febbraio 2026, ha definito le modalità operative per l’accesso al contributo aggiuntivo destinato agli investimenti nella ZES Unica. La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), autorizza un ulteriore credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno già completato la procedura relativa al periodo d’imposta 2025.

A chi spetta il contributo aggiuntivo ZES Unica Sud 2026

Il beneficio è riservata esclusivamente agli operatori economici che hanno trasmesso la comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre dello stesso anno. L’erogazione della quota aggiuntiva è subordinata al rispetto dei seguenti vincoli:

  • mantenimento di una partita Iva attiva al momento dell’invio dell’istanza;
  • assenza di fruizione del credito d’imposta per la transizione digitale ed ecologica (Transizione 5.0) per i medesimi investimenti;
  • indicazione di eventuali rideterminazioni in diminuzione derivanti dal riconoscimento di altre agevolazioni che incidono sulla stessa base imponibile;
  • regolarità delle dichiarazioni rese nel quadro C per i controlli antimafia.

Termini per la trasmissione telematica del nuovo modello

La comunicazione per la fruizione della quota integrativa deve essere inviata direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato esclusivamente per via telematica. L’amministrazione finanziaria ha stabilito un calendario rigido per la ricezione dei flussi informativi:

  • apertura dello sportello telematico fissata al 15 aprile 2026;
  • termine ultimo per l’invio della domanda al 15 maggio 2026;

Il rilascio della ricevuta di presa in carico o scarto entro cinque giorni dalla trasmissione. Possibile la rettifica o annullamento dell’invio solo entro la scadenza del 15 maggio.

Modalità di compensazione tramite modello F24

Il trattamento contabile del credito d’imposta aggiuntivo prevede l’utilizzo esclusivo in compensazione. L’Agenzia delle Entrate rilascerà una seconda ricevuta per autorizzare l’effettivo utilizzo delle somme, previa verifica della disponibilità dei fondi e dell’assenza di cause ostative. Le regole per la fruizione includono:

  • decorrenza dei termini di compensazione dal 26 maggio 2026;
  • scadenza ultima per l’utilizzo dei crediti entro il 31 dicembre 2026;
  • obbligo di trasmissione del modello F24 tramite i soli servizi telematici dell’Agenzia;
  • scarto automatico dei modelli per importi superiori a quelli riconosciuti o fuori dai termini.

Controlli antimafia e soglie di rilevanza per le imprese

La conduzione delle verifiche sulla legittimità dell’agevolazione segue protocolli rinforzati per i crediti che, sommati a quelli degli anni precedenti, superano la soglia di 150.000 euro. In tali fattispecie, l’utilizzo della quota aggiuntiva è vincolato all’esito positivo degli accertamenti previsti dalla normativa antimafia. Le imprese interessate devono compilare il quadro C del modello, fornendo le dichiarazioni sostitutive necessarie per il rilascio dell’autorizzazione definitiva alla compensazione.