Conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria: novità della Legge di Bilancio 2026 e della Circolare Inps n. 12/2026 

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 Fonte: MySolution 

Premessa

La legge di bilancio 2026 ha profondamente rivisto la disciplina del conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) al Fondo di Tesoreria INPS, intervenendo sulle soglie dimensionali per l’obbligo di versamento e introducendo un meccanismo “dinamico” di verifica su base annua. Le nuove disposizioni sono state attuate e chiarite dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che ha dettato le istruzioni operative per i datori di lavoro.

Le principali fonti di riferimento sono:

–       Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), che modifica l’art. 1, comma 755, L. 296/2006;

–       Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026 in tema di Fondo di Tesoreria e nuove soglie dimensionali;

–       Prassi e comunicazioni INPS in materia di TFR, Fondo di Tesoreria e previdenza complementare.

Nuove soglie dimensionali

Riportiamo, di seguito, uno schema riassuntivo delle soglie dimensionali e della relativa decorrenza dell’obbligo di conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS (per il TFR non destinato a previdenza complementare).

Soglie per anno di riferimento

Periodo di applicazione dell’obbligo Anno di riferimento per la media dipendenti Soglia media dipendenti Note principali

2026 2025 60 Soglia transitoria rafforzata

2027 2026 60 Conferma della soglia transitoria

2028-2031 anno precedente 50 Ritorno alla soglia storica

dal 2032 anno precedente 40 Nuova soglia strutturale, più estesa

Per il biennio 2026-2027 assume quindi rilievo una soglia transitoria a 60 dipendenti medi annui; dal 2028 si torna a 50, mentre dal 2032 la soglia viene stabilizzata a 40, ampliando in modo permanente la platea dei datori di lavoro obbligati.

Criterio di calcolo della Media annua

La grande novità del 2026 è il passaggio da un criterio sostanzialmente statico ad uno dinamico, basato su una verifica annuale della media dei lavoratori:

  • ogni anno il datore di lavoro deve calcolare la media dei dipendenti occupati nell’anno solare precedente;
  • se la media supera la soglia prevista per l’anno successivo (60, 50 o 40, a seconda del periodo), dal periodo di paga di gennaio dell’anno successivo scatta (o permane) l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dai lavoratori interessati.

Esempio pratico

Anno solare Media dipendenti Soglia di riferimento Esito verifica Obbligo TFR Fondo Tesoreria

2025 62 60 (per il 2026) Superata Sì, dal 01.01.2026

2026 58 60 (per il 2027) Non superata No, dal 01.01.2027

2027 52 50 (per il 2028) Superata Sì, dal 01.01.2028

Ne consegue che il datore di lavoro può entrare e uscire dall’obbligo nel corso degli anni, in funzione dell’andamento dell’organico.

Esempio calcolo media dipendenti 2025
(per verificare la soglia delle 60 unità ai fini obbligo TFR Fondo Tesoreria 2026)

Dati mensili azienda di prova anno 2025

Mese Dipendenti tempo pieno Part-time (ULA) Totale ULA mensile

Gennaio 58 2 (0,5 ULA) 58,5

Febbraio 59 2 (0,5 ULA) 59,5

Marzo 60 1 (0,4 ULA) 60,4

Aprile 61 1 (0,4 ULA) 61,4

Maggio 62 1 (0,4 ULA) 62,4

Giugno 63 1 (0,4 ULA) 63,4

Luglio 62 2 (0,5 ULA) 62,5

Agosto 61 2 (0,5 ULA) 61,5

Settembre 60 1 (0,4 ULA) 60,4

Ottobre 59 1 (0,4 ULA) 59,4

Novembre 58 2 (0,5 ULA) 58,5

Dicembre 57 2 (0,5 ULA) 57,5

MEDIA ANNUA 60,45

Media 2025 = (58,5 +59,5 +60,4 +61,4 +62,4 +63,4 +62,5 +61,5 +60,4 +59,4 +58,5 + 57,5) ÷ 12 = 60,45 ULA

60,45 > 60 → OBBLIGO TFR Fondo Tesoreria dal 1° gennaio 2026

Tempi di scelta del conferimento del TFR e silenzio‑assenso

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Manovra 2026, la scelta dei lavoratori sulla destinazione del TFR segue oggi una scansione temporale distinta tra la fase transitoria e il nuovo regime.

  • Fino al 30 giugno 2026, per i lavoratori neoassunti continua ad applicarsi il regime tradizionale: il dipendente ha sei mesi di tempo dall’assunzione per esprimere la propria volontà (tramite modello TFR2) sulla destinazione del TFR, optando tra mantenimento in azienda o previdenza complementare. In mancanza di scelta entro tale termine, opera il meccanismo del silenzio‑assenso con conferimento automatico del TFR a una forma pensionistica individuata dagli accordi/contratti collettivi o, in mancanza, dalla legge.
  • Dal 1° luglio 2026, per i nuovi rapporti di lavoro, la finestra temporale viene ridotta a 60 giorni: il lavoratore deve indicare la destinazione del TFR entro 60 giorni dalla data di assunzione. Decorso tale termine senza scelta espressa, il TFR maturando viene conferito automaticamente a una forma di previdenza complementare secondo il nuovo meccanismo di adesione automatica, rafforzando il ruolo dei fondi pensione rispetto al mantenimento del TFR in azienda.

ATTENZIONE. Si ricorda che: la mancata scelta determina l’adesione automatica a un fondo di previdenza complementare, con maturazione del TFR all’interno del fondo e connessi obblighi contributivi e informativi a carico del datore di lavoro. 

La scelta viene effettuata attraverso l’apposita modulistica (modello TFR2 o altra documentazione conforme) che il datore di lavoro deve mettere a disposizione e illustrare in modo chiaro.

Calcolo della quota di TFR da conferire ed esposizione nel Flusso Uniemens

La circolare INPS n.12/2026 conferma i principi di calcolo della quota di TFR da versare al Fondo di Tesoreria:

  • Base di calcolo: retribuzione utile ai sensi dell’art. 2120 c.c.
  • Quota di TFR maturata mensilmente: determinata con il coefficiente (oggi pari al 7,41% circa della retribuzione utile), salvo specifiche particolarità contrattuali.

La circolare introduce e/o aggiorna i codici e le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per:

  • indicare il TFR di competenza del mese da conferire al Fondo di Tesoreria;
  • gestire correttamente gli arretrati conseguenti all’ingresso nell’obbligo (perché, ad esempio, dagli accertamenti emerga che la soglia è stata superata già dall’anno precedente);
  • distinguere le quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria da quelle eventualmente destinate a fondi di previdenza complementare.

In particolare, sono previsti codici specifici per:

Tipologia importo TFR Periodo di riferimento Modalità Uniemens

Quota TFR corrente da conferire Mese in corso Codici dedicati per il TFR Fondo Tesoreria

Quota TFR arretrata Mesi pregressi Codice causale dedicato per regolarizzazioni

Eventuali rettifiche/annullamenti Mesi pregressi Codici di variazione nei flussi successivi

Regolarizzazioni

Per i datori di lavoro che risultano obbligati alla luce delle nuove soglie ma che non avevano ancora provveduto ai versamenti:

  • la circolare concede un termine entro cui effettuare le regolarizzazioni delle quote di TFR arretrate;
  • viene introdotto un codice causale specifico da utilizzare nel flusso Uniemens per identificare le somme versate a titolo di regolarizzazione del TFR al Fondo di Tesoreria;
  • la regolarizzazione effettuata entro il termine indicato evita l’applicazione delle sanzioni per omissione, fermo restando l’eventuale maturazione di interessi secondo le regole generali.

ATTENZIONE. Il termine dedicato per regolarizzare le quote arretrate di TFR al Fondo di Tesoreria, alla luce della circolare INPS 12/2026, è fissato al 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.

La circolare è stata pubblicata a febbraio 2026;

·       il termine per versare gli arretrati utilizzando il codice causale CF05 cade pertanto il 16 maggio 2026. 

Oltre questo termine, si applica la disciplina ordinaria in tema di mancato/ritardato versamento contributivo (sanzioni e interessi come per gli altri contributi INPS).

Cosa occorre fare?

Calcolare – Verificare – Adeguare – Impostare – Aggiornare

Calcolare calcolare la media dei dipendenti 2025 per verificare l’eventuale superamento della soglia di 60 unità ai fini dell’obbligo 2026

Verificare individuare i lavoratori per i quali il TFR non è destinato alla previdenza complementare

Adeguare adeguare il software paghe per il corretto calcolo della quota TFR da conferire al Fondo di Tesoreria

Impostare impostare correttamente il flusso Uniemens (competenze correnti e, se necessario, regolarizzazioni)

Aggiornare aggiornare le procedure interne di informativa ai lavoratori neoassunti, tenendo conto della riduzione del termine per la scelta da sei mesi a 60 giorni a partire dal 1° luglio 2026

æ  Apparato Sanzionatorio

Le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria hanno natura di contribuzione obbligatoria; quindi, se non vengono versate nei termini (compreso il termine speciale del 16 maggio 2026 per le regolarizzazioni arretrate), si applicano le sanzioni civili per inadempimento contributivo previste dalle norme generali INPS.

APPROFONDIMENTO. 

·       sul debito di TFR non versato maturano sanzioni civili calcolate giorno per giorno, dalla scadenza fino al pagamento, con una misura che può arrivare fino al 30% annuo e comunque entro un tetto massimo (di regola il 60% del contributo dovuto), oltre agli interessi legali/moratori.

·       l’omesso o tardivo versamento è trattato come un ordinario mancato versamento di contributi obbligatori e, nei casi più gravi o reiterati, può integrare anche ipotesi di evasione contributiva, con le conseguenze amministrative e – oltre certe soglie e condizioni – anche penali previste dall’art. 116 L. 388/2000

È possibile calcolare le sanzioni, come per qualsiasi omesso/ritardato versamento contributivo INPS, usando il simulatore denominato “Calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento” disponibile sul 

–       sito INPS → area “Imprese e Liberi Professionisti”.

–       Sezione “Strumenti” → voce “Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento”.

Il nostro Studio resta a disposizione per:

·       verificare i requisiti dimensionali e l’eventuale insorgenza dell’obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria;

·       supportarVi nel calcolo delle quote di TFR, nell’adeguamento delle procedure paghe e nella compilazione dei flussi Uniemens;

·       predisporre la modulistica e le informative interne per i dipendenti in merito alla scelta sulla destinazione del TFR e alle conseguenze della mancata scelta.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento